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Per l’atto osceno è sufficiente una "possibilità di visione" Il sesso in auto è reato se c’è la luna piena (Corte costituzionale 88/2000) Fare l’amore in macchina è lecito se ci si trova in un luogo appartato o con le tendine abbassate, mentre può integrare il reato di atti osceni se gli amplessi abbiano una "possibilità concreta" di essere visti, perché, per esempio, c’è la luna piena che illumina il luogo. La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, confermando la condanna di una prostituta sorpresa in auto seminuda con un cliente, ribadisce il proprio orientamento in tema di atti osceni: il reato si perfeziona "indipendentemente dalla visione concreta degli atti da parte di terzi", risultando sufficiente la semplice "possibilità di visione", anche in assenza effettiva di astanti. La Suprema Corte ricorda che "luogo esposto al pubblico" è quello che, pur non essendo né "pubblico" né "aperto al pubblico", è tale per sua natura da "consentire ad un numero indeterminato di persone la visibilità di ciò che in esso avviene", e "tale è sicuramente l’interno di una autovettura in sosta in una pubblica via, anche se deserta o appartata nelle ore notturne, che non abbia le tendine abbassate o altri accorgimenti idonei ad impedire la visibilità dell’abitacolo"; nel caso in questione, come se non bastasse, "c’era la luna piena che illuminava il luogo". (21 aprile 2000) Suprema Corte di cassazione, Sezione Terza Penale, sentenza n.4221/2000 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza 1.12.1998 la Corte di Appello di Perugia confermava la sentenza 6.2.1996 del Pretore di Orvieto, che aveva affermato la penale responsabilità di T. H. in ordine ai reati di cui: all’art.527 cod. pen., per aver compiuto (in concorso con R. M., il quale aveva definito la propria posizione processuale mediante patteggiamento della pena) atti osceni in luogo esposto al pubblico, consumando un rapporto sessuale ­ entrambi seminudi ­ all’interno di un’autovettura parcheggiata in luogo di pubblico transito e sprovvista di coperture o protezioni che impedissero di guardare nell’abitacolo ­ in Città della Pieve, l’1.12.1994; all’art.651 cod. pen., per essersi rifiutata di esibire i propri documenti o comunque di dare indicazioni sulla propria identità personale ai Carabinieri accertatori e, riconosciute circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, aveva condannato l’imputata alle pene di mesi tre di reclusione per il delitto e di giorni cinque di arresto per la contravvenzione. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la T., la quale ha eccepito, sotto i profili della violazione di legge e della mancanza o manifesta illogicità della motivazione: l’insussistenza del delitto di atti osceni, essendo emerso dall’istruttoria dibattimentale che nell’autovettura non si stava consumando un atto sessuale; l’insussistenza della "concreta possibilità di percezione degli atti che si compivano nell’autovettura"; l’inconfigurabilità della contravvenzione, in quanto ella aveva indicato prontamente ai Carabinieri il proprio pseudonimo, "Deborah", con il quale era esclusivamente conosciuta in Italia. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio ­ limitatamente al reato di cui all’art.651 cod. pen. ­ perché lo stesso è estinto per prescrizione. Trattasi, invero, di fattispecie contravvenzionale punita con pena alternativa, accertata l’1.12.1994, sicché il termine massimo prescrizionale (di anni 4 e mesi 6, ex artt. 157 e 160, ultimo comma, cod. pen.) si è compiuto l’1.6.1999. Deve essere conseguentemente eliminata la relativa pena di giorni cinque di arresto. Non sussistono elementi per pervenire ad una più favorevole pronuncia nel merito, ex art.129 c.p.p., essendo stato accertato, in punto di fatto, che l’imputata, benché espressamente richiestane, rifiutò di dare le proprie generalità ai Carabinieri, che ne avevano fatto legittima richiesta, adducendo di essere da essi conosciuta, e tali generalità declinò soltanto dopo essere stata condotta in caserma. 2. Infondati, invece, sono i motivi di gravame riferiti al delitto di atti osceni. L’elemento oggettivo del delitto di cui all’art.527 cod. pen. [1] è costituito dal compimento anche di un solo atto osceno ­ che presenti cioè un contenuto riferibile alla sfera sessuale, potenzialmente lesivo per il pudore "secondo il comune sentimento" (ex art.529 cod. pen.) ­ in luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico. Luogo esposto al pubblico è quello che ­ pur non essendo né pubblico né aperto al pubblico ­ per sua natura, conformazione o destinazione, è comunque tale da consentire ad un numero indeterminato di persone la visibilità di ciò che in esso avviene, e tale è sicuramente l’interno di un’autovettura in sosta in una pubblica via, anche se deserta o appartata e nelle ore notturne, che non abbia le tendine abbassate o altri accorgimenti idonei ad impedire a visibilità dell’abitacolo (vedi Cass. Sez.V 30.7.1973, n.5652). La pubblicità costituisce elemento essenziale della fattispecie, condizione necessaria perché l’oscenità, quale intrinseca attitudine lesiva, si traduca in offensività, ma il reato si perfeziona indipendentemente dalla visione concreta degli atti da parte di terzi, risultando sufficiente la semplice "possibilità di visione", anche in assenza effettiva di astanti. Trattasi, infatti, di reato di pericolo presunto, che punisce la potenzialità lesiva degli atti, intesa come capacità, anche solo potenziale, che terzi non consenzienti percepiscano il messaggio offensivo del pudore sessuale trasmesso dagli atti osceni. Per la punibilità degli atti commessi in luogo pubblico o aperto al pubblico, la presunzione di pericolo rende sufficiente l’astratta visibilità degli atti, intrinsecamente riconducibile alle caratteristiche del luogo, per gli atti osceni commessi in luogo esposto al pubblico occorre, al contrario, una possibilità concreta di percezione, da accertare caso per caso. Nella vicenda che ci occupa i giudici del merito hanno accertato ­ e ne hanno dato conto con motivazione esauriente, coerente ed immune da vizi logico ­ giuridici ­ che, nella situazione specifica, l’imputata ­ la quale svolgeva attività di prostituta ­ si stava congiungendo carnalmente con il R. all’interno dell’autovettura ed il luogo era tale da consentire l’effettiva visibilità dell’azione (il veicolo era stato parcheggiato in un vialetto del centro abitato della frazione Pobandino di Città della Pieve: "a pochi metri…vi erano delle case di abitazione che addirittura sovrastavano il veicolo", sicché "lungo quel vialetto avrebbero potuto transitare se non altro gli abitanti delle vicine palazzine"; "c’era la luna che illuminava il luogo"). P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 607, 615, 616 e 620 c.p.p., annulla senza rinvio la sentenza impugnata ­ limitatamente alla contravvenzione di cui all’art.651 cod. pen. ­ poiché estinta per prescrizione ed elimina la relativa pena di cinque giorni di arresto. Rigetta il ricorso nel resto. Roma, 12.1.2000. (p-tv)


 

 
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